Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è quel documento, introdotto dal Decreto Legislativo 81/08, che deve essere redatto da tutte le aziende con almeno un lavoratore, anche socio,  e che  deve descrivere in dettaglio le attività aziendali con particolare attenzione ai rischi sul lavoro per la salute e la sicurezza. Si tratta di un documento obbligatorio che deve essere conservato presso la sede dell'azienda. Data la sua natura,  questo documento rappresenta uno dei principali documenti da elaborare relativi alla sicurezza sul lavoro.

Chi deve redigere il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro di un’azienda con almeno un dipendente.

Figure da indicare nel Documento di Valutazione dei Rischi

Il DVR deve contenere i nominativi delle principali figure previste per la garanzia della sicurezza, ovvero:
  • Datore di lavoro.
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
  • Medico del lavoro.
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
  • Addetti al primo soccorso.
  • Addetti alla prevenzione incendi e gestione emergenze.

Procedure da Svolgere al fine di redigere il DVR

Al fine di redigere il DVR, dovranno essere svolte le seguenti procedure:
-  Sopralluogo presso la sede del cliente, per effettuare un'analisi preliminare in merito ai rischi sui luoghi di lavoro;
-  Analisi documentazione disponibile presso il cliente relativa ad adempimenti di sicurezza;
-  Predisposizione del documento di valutazione dei rischi in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 81/08. Tra i contenuti minimi devono essere sicuramente presenti:
 a. Dati completi dell’azienda;
 b. Descrizione dei luoghi di lavoro, delle attività esercitate, delle attrezzature e macchinari, del personale presente e delle relative mansioni;
 c.  Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori: questa analisi deve comprendere i potenziali pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante ciascuna fase produttiva;
 d. Valutazione del rischio stress-correlato e per le donne in gravidanza;
 e.  Misure di prevenzione per la tutela dei lavoratori volte ad eliminare i rischi individuati.

Dove deve essere custodito il documento di valutazione dei rischi?

L’art. 29, comma 4, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/08) stabilisce che il documento di valutazione dei rischi, una volta redatto e firmato dal datore di lavoro, RSPP, RLS e dal Medico Competente, deve essere custodito sul luogo di lavoro, precisamente presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e conservato su supporto informatico.

Se un’azienda ha più unità produttive, è consigliabile custodire una copia del documento dove vengono fatte le lavorazioni ed esibire successivamente, in caso di richiesta, la copia originale.

Sanzioni relative al DVR Sicurezza Lavoro

Sono previste sanzioni per chi non rispetta l'obbligo di redazione del DVR o per chi non lo rediga nella maniera corretta.  Le sanzioni riguardano sempre il datore di lavoro, in quanto è il soggetto che detiene la responsabilità di redigere il documento. Il D. Lgs. prevede sanzioni amministrative o penali a seconda della tipologia di violazione commessa.
E' prevista inoltre una sanzione pecuniaria da 2.000 a 6.600 € (art. 55 comma 5 lettera f) nel caso di mancata custiodia del DVR.

Quando deve essere rinnovato il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere rinnovato nel tempo per essere sempre aderente alla realtà aziendale, in quanto le aziende cambiano così come mutano nel tempo i macchinari, i processi e le norme.

Il documento, infatti, non si limita ad essere redatto una sola volta nel ciclo di vita di un’azienda, ma necessita di una continua integrazione e modifica ogni volta che si verificano determinate condizioni per cui si ritiene necessario l’aggiornamento del DVR.

L’art. 29, comma 3 del testo unico sulla sicurezza prevede che l’aggiornamento del documento venga ripetuto ogni volta che si verificano i seguenti casi:

1. cambiamento del datore di lavoro;

2. variazioni sull’organizzazione del lavoro:

  • nuovo organigramma aziendale;
  • nuove sedi in cui svolgere l’attività;
  • sede distaccata.

3. modifiche del processo produttivo:

  • introduzione di nuove strumentazioni.

4. infortuni significativi sul lavoro:

  • infortuni legati a oggetti pesanti che colpiscono il lavoratore;
  • incidenti legati a incendi o scoppi;
  • cadute dall’alto oltre una certa altezza;
  • infortuni causati da mezzi di trasporto;infortuni causati da mezzi di sollevamento.

5. risultati della sorveglianza sanitaria che evidenziano la necessità di aggiornamenti della valutazione dei rischi:

  • fonometrica per il rischio rumore.

Tale aggiornamento deve essere eseguito entro 30 giorni dal verificarsi di uno di questi avvenimenti appena riportati, così da renderlo adeguato e integrato alle nuove caratteristiche dell’azienda.