Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro di un’azienda con almeno un dipendente.
L’art. 29, comma 4, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/08) stabilisce che il documento di valutazione dei rischi, una volta redatto e firmato dal datore di lavoro, RSPP, RLS e dal Medico Competente, deve essere custodito sul luogo di lavoro, precisamente presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e conservato su supporto informatico.
Se un’azienda ha più unità produttive, è
consigliabile custodire una copia del documento dove vengono fatte le
lavorazioni ed esibire successivamente, in caso di richiesta, la copia
originale.
Sono previste sanzioni per chi non rispetta l'obbligo di redazione del DVR o per chi non lo rediga nella maniera corretta.
Le sanzioni riguardano sempre il datore di lavoro, in quanto è il soggetto che detiene la responsabilità di redigere il documento. Il D. Lgs. prevede sanzioni amministrative o penali a seconda della tipologia di violazione commessa.
E' prevista inoltre una
sanzione pecuniaria da 2.000 a 6.600 € (art.
55 comma 5 lettera f)
nel caso di mancata custiodia del DVR.
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere rinnovato nel tempo per essere sempre aderente alla realtà aziendale, in quanto le aziende cambiano così come mutano nel tempo i macchinari, i processi e le norme.
Il documento, infatti, non si limita ad essere redatto una sola volta nel ciclo di vita di un’azienda, ma necessita di una continua integrazione e modifica ogni volta che si verificano determinate condizioni per cui si ritiene necessario l’aggiornamento del DVR.
L’art. 29, comma 3 del testo unico sulla sicurezza prevede che l’aggiornamento del documento venga ripetuto ogni volta che si verificano i seguenti casi:
1. cambiamento del datore di lavoro;
2. variazioni sull’organizzazione del lavoro:
3. modifiche del processo produttivo:
4. infortuni significativi sul lavoro:
5. risultati della sorveglianza sanitaria che evidenziano la necessità di aggiornamenti della valutazione dei rischi:
Tale aggiornamento deve essere eseguito entro 30 giorni dal verificarsi di uno di questi avvenimenti appena riportati, così da renderlo adeguato e integrato alle nuove caratteristiche dell’azienda.